Asilo

Forma di protezione garantita da uno Stato sul suo territorio, basata sul principio del non-refou- lement  e sui diritti del rifugiato riconosciuti a livello internazionale o nazionale, concessa a una persona che dimostri il fondato timore di essere perseguitato nel proprio paese per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche.

Accordo di Schengen

Accordo fra alcuni Stati membri dell’Unione Europea e alcuni paesi terzi confinanti per abolire gradualmente i controlli alle frontiere comuni e introdurre la libera circolazione per tutti i cittadini degli Stati membri firmatari, degli altri Stati membri e dei paesi terzi. Incomincia a partire dal 1985 ma di fatto entra in azione dal 1996.

CARA

Il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) è una struttura in cui vengono accolti i migranti appena giunti in Italia irregolarmente che intendono chiedere la protezione internazionale. I Cara sono stati istituiti a seguito della riforma del diritto di asilo, conseguente al recepimento di due direttive comunitarie (DPR 303/2004 e D.Lgs.28/1/2008 n.25). Sono gestiti dal ministero dell’Interno attraverso le prefetture, che appaltano i servizi dei centri a enti gestori privati attraverso bandi di gara. Le convenzioni variano e lo Stato versa all’ente gestore una quota al giorno a richiedente asilo. Con quella cifra devono essere garantiti l’alloggio, i pasti, l’assistenza legale e sanitaria, l’interprete e i servizi psico-sociali. Spesso nei Cara esistono altri servizi come l’insegnamento di base della lingua italiana.

CAS

I Cas (Centri di Accoglienza Straordinaria) sono stati concepiti come centri di accoglienza temporanea soprattutto in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo; la permanenza dovrebbe essere limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di seconda accoglienza. Nei fatti però sono i beneficiari restano spesso nei Cas per tutta la durata della loro pratica di asilo, e questo avverrà in modo strutturale con il decreto Sicurezza. Le strutture dei Cas sono individuate dalle prefetture in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, sentito l’ente locale nel cui territorio la struttura è situata, e vengono finanziate con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo con l’assegnazione di una retta giornaliera per ciascun utente.

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

Atto ufficiale dell’Unione Europea, proclamato a Nizza nel 2000 e di nuovo a Strasburgo nel 2007, che raccoglie e dichiara tutti i valori e i diritti fondamentali delle persone (tanto economici e sociali quanto civili e politici) che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

Catena migratoria

Pratica mediante la quale coloro che si sono stabiliti sulla base del ricongiungimento familiare possono, a loro volta, patrocinare l’arrivo di altri familiari, coerentemente con gli obblighi previsti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Centro di accoglienza

Area con strutture per l’accoglienza, il trattamento e il soddisfacimento dei bisogni immediati dei rifugiati o dei richiedenti asilo al loro arrivo in un paese di asilo.

CIE/CPR

Cie è un acronimo che sta per Centro di identificazione e di espulsione, ora rinominati CPR (Centro di permanenza e rimpatrio). Sono centri di detenzione amministrativa, da non confondere con i Cara, centri di accoglienza per richiedenti asilo: sono i luoghi in cui vengono trattenuti i cittadini stranieri irregolari in attesa di essere identificati ed espulsi. Sono stati creati in Italia con l’approvazione della prima legge organica sull’immigrazione, la legge Turco-Napolitano del 1998.

Cittadinanza

Specifico vincolo giuridico fra un individuo e il suo Stato di appartenenza, acquisito per nascita (ius sanguinis) o naturalizzazione (ius soli), tramite dichiarazione, per scelta, matrimonio o altre modalità, a seconda della legislazione nazionale.

Cittadino non comunitario

Persona che non è cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (n.b.: i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera sono cittadini non comunitari, ma non sono cittadini di paesi terzi, secondo la definizione del presente Glossario, principalmente perché a loro è riconosciuto il diritto di libera circolazione).

Clandestino

Chi si trova od opera in una situazione irregolare, senza l'approvazione dell'autorità o contro il divieto delle leggi vigenti: in altre parole è un immigrato irregolare

Codice dei visti Schengen

Regolamento che fissa procedure e condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni nel territorio degli Stati membri Schengen di durata non superiore a tre mesi nell’arco di un periodo di sei mesi.

Controllo di frontiera

Attività svolta alla frontiera, in conformità con il Regolamento (CE) 562/2006 (Codice Frontiere Schengen) e per i suoi fini, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera.

Convenzione di Ginevra (1951) e protocollo di New York (1967)

Stabiliti dall’ONU, sono gli strumenti giuridici fondamental per definire chi è rifugiato e chi non lo è, i diritti dei rifugiati e gli obblighi giuridici degli Stati nei loro confronti.

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

Strumento internazionale che dà attuazione ai diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, attribuendo a ogni individuo la possibilità di rivolgersi a un organo giurisdizionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo,  per ottenere l’applicazione dei propri diritti.

Convenzione poi Trattato di Dublino

Convenzione firmata  il 15 giugno 1990 da 12 Stati membro della Comunità europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito), con l'obiettivo di armonizzare le politiche in materia di asilo, per garantire ai rifugiati un'adeguata protezione. La Convenzione è stata poi sostituita dal Trattato di Dublino II, sottoscritto dagli Stati dell'Ue nel 2003, poi modificato nel 2013 e rinominato Dublino III. Secondo questo Trattato i cittadini extracomunitari che fuggono dai Paesi di origine possono fare richiesta di asilo solo nel primo Paese membro dell'Ue in cui arrivano, come prevedeva la Convenzione del 1990. Non si possono fare più domande contemporaneamente.

Corte di Strasburgo

Corte internazionale istituita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che decide sui ricorsi di individui o di Stati che lamentano violazioni dei diritti civili e politici previsti dalla Convenzione stessa.

Diritti umani (rifugiato, asilo, libera circolazione, soggiorno)

Norme internazionali condivise che riconoscono e tutelano la dignità e l’integrità di ogni individuo, senza alcuna distinzione.

Extracomunitario

Chi proviene da paesi non facenti parte della UE; chi proviene da fuori Europa.

Emigrazione

In termini generali, azione con la quale una persona parte o lascia un determinato Stato con l’obiettivo di restare all’estero per un periodo superiore a un anno.

Nel contesto dell’Unione Europea, azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di averla in tale Stato per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume di almeno dodici mesi.

Flusso migratorio

Numero di migranti che attraversano un confine, in un determinato periodo di tempo, al fine di stabilire la propria residenza.

Frontiera esterna Schengen

Zone di frontiera di uno Stato membro Schengen, incluse le frontiere terrestri, le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e i loro aeroporti, porti fluviali, marittimi e lacustri, che non siano frontiere comuni con un altro Stato membro Schengen.

Frontiera interna Schengen

Frontiere comuni degli Stati membri Schengen, comprese le frontiere terrestri, fluviali e lacustri e i loro aeroporti, porti fluviali, marittimi e lacustri.

Immigrazione

In termini generali, l’arrivo in uno Stato con l’intenzione di rimanere per un periodo superiore a un anno. Nel contesto dell’Unione Europea, azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo inclusione sociale di dodici mesi, o che si presume sia tale, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Inclusione sociale

Nel contesto dell’Unione Europea, un quadro per lo sviluppo di strategie nazionali e per il coordina- mento delle politiche fra gli Stati membri su questioni relative alla lotta contro la povertà e l’esclu- sione sociale.

Irregolari

E’ la definizione più corretta per indicare la persona che è priva del permesso di soggiorno perché è entrata irregolarmente nel territorio dello Stato eludendo i controlli alla frontiera o perché è entrata regolarmente, con visto turistico o per lavoro con il decreto flussi, ma si è trattenuta oltre la scadenza del permesso.

ius sanguinis

Determinazione della nazionalità di una persona sulla base della nazionalità dei suoi genitori (o di un solo genitore o di un genitore in particolare) al momento della nascita o al momento dell’acqui- sizione della nazionalità da parte di quella persona (le due situazioni si verificano in momenti diversi nel caso di acquisizione dopo la nascita).

ius soli

Principio secondo cui la nazionalità di una persona si determina sulla base del paese di nascita.

Migrazione

In termini generali, spostamento di una o più persone, sia attraverso una frontiera internazionale (migrazione internazionale) sia all’interno di uno Stato (migrazione interna), per più di un anno, indipendente- mente dalle cause, volontarie o involontarie, e dai mezzi, regolari o irregolari, usati per la migrazione. Nel contesto dell’Unione Europea, azione con cui una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo che è – o dovrebbe essere – di almeno dodici mesi, dopo aver avuto in precedenza la residenza in un altro Stato membro o in un paese terzo; oppure, avendo avuto in precedenza la residenza nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la sua dimora abituale in tale Stato membro per un periodo che è – o dovrebbe essere – di almeno dodici mesi

Migranti economici

Chi parte alla ricerca di un miglioramento della propria condizione economica.

Minoranza

Gruppo, in posizione non dominante, che di solito è numericamente minoritario rispetto al resto della popolazione di uno Stato o di una regione con riguardo alle caratteristiche etniche, religiose o linguistiche e che, anche solo in maniera implicita, si mantiene legato alla propria cultura, tradizio- ne, religione o lingua.

Multiculturalismo

Politica che fa proprio il principio della diversità culturale e sostiene il diritto di diversi gruppi cul- turali ed etnici di mantenere distinte identità culturali garantendo loro un accesso equo alla società, includendo i principi costituzionali e i valori condivisi prevalenti nella società.

Non-refoulement

Il principio di non respingimento è un principio fondamentale del diritto internazionale: infatti, ai sensi dell’art.33 della Convenzione di Ginevra, a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate.

Per effetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il divieto di refoulement si applica indipendentemente dal fatto che la persona sia stata riconosciuta rifugiata e/o dall’aver quest’ultima formalizzato o meno una domanda diretta ad ottenere tale riconoscimento.

Il refoulement consiste, in sostanza, in qualsiasi forma di allontanamento forzato verso un paese non sicuro.

Permesso di soggiorno

Autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea che consente a un cittadino non comunitario di soggiornare secondo la normativa nazionale sul proprio territorio, in conformità delle disposizioni del Regolamento (UE) 265/2010.

Protezione umanitaria

Si tratta di  una forma di protezione per quanti non hanno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, non hanno diritto alla protezione sussidiaria ma non possono essere allontanati dal territorio nazionale in condizioni di oggettive e gravi situazioni personali. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal questore, qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario (motivi di salute o di età, situazioni di grave instabilità politica nel paese d’origine, di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali).

Ha una durata di 2 anni, è rinnovabile e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Protezione sussidiaria

Protezione concessa al cittadino di un paese terzo o all’apolide che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Il relativo permesso di soggiorno ha durata di 5 anni, viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio.

Regolare


Gli immigrati regolari sono coloro che risiedono in uno Stato con un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità competente.

Rifugiato

Il rifugiato è colui a cui viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo politico. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra all’articolo 1 sancisce che è rifugiato “chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Gli  atti di persecuzione possono essere la violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale; gli atti diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia; dei provvedimenti giudiziari, amministrativi o di polizia discriminatori o sproporzionati; le sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l’umanità. Questi atti devono però essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale di appartenenza, opinione politica. A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Tra i diritti concessi a chi ottiene tale status ci sono quello di avere un titolo di viaggio equipollente ad un passaporto, di ottenere il ricongiungimento familiare senza dover dimostrare di avere requisiti di alloggio e reddito richiesti in altri casi, ma soprattutto di ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di permanenza in Italia anziché 10.

Rimpatrio

Diritto individuale di un rifugiato o di un prigioniero di guerra di fare ritorno al suo paese di cit- tadinanza in conformità a specifiche condizioni sancite da vari atti giuridici internazionali, relativi alla tutela dei diritti umani, e dal diritto internazionale consuetudinario. Può essere volontario o forzato. I rimpatri volontari possono essere assistiti attraverso fondi e organizzazioni internazionali che operano per il reinserimento del migrante nel paese d’origine. I rimpatri forzati avvengono solitamente dopo un periodo di reclusione del migrante all’interno di un Cie (vedi). A gestire i rimpatri coatti è il Dipartimento di pubblica sicurezza, responsabile dell’organizzazione sia economica sia logistica e operativa.

Ritornanti

Persone che, dopo essersi spostate in un altro paese come immigrati, tornano nel suo paese di origine, spesso avendo fallito il loro obiettivo .

Rotta migratoria

Percorso geografico lungo il quale i migranti e i rifugiati si muovono attraverso «hub» (nodi principali) nelle aree di transito dal loro paese di origine al paese di destinazione, viaggiando spesso in flussi migratori misti.

Saldo migratorio

Calcolo della differenza tra il numero di chi immigra e quello di chi emigra in una determinata area durante l’anno di riferimento.

SPRAR

Prima del Decreto Sicurezza, una volta transitati dagli hotspot e dai centri di prima accoglienza i richiedenti asilo venivano assegnati alla seconda accoglienza, entrando a far parte del programma SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), con un’accoglienza integrata e diffusa . Ora non è più così. Lo SPRAR ora è ribattezzato come Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati: i richiedenti asilo sono esclusi dal nuovo sistema di protezione, che si rivolge solo a coloro che hanno già ottenuto una risposta positiva alla domanda di asilo (status di rifugiato o protezione sussidiaria) e ai minori stranieri non accompagnati.

Straniero

In termini generali, persona che non ha la cittadinanza (per nascita o per acquisizione) di un determinato Stato. Nel contesto dell’Unione Europea, persona che non ha la cittadinanza di nessuno degli Stati membri.

Visto d’ingresso

Autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno.